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I.C.I.
- ANNO 2009 |
| ( IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI ) |
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- Informazioni Generali
- Tariffe ICI
- Pagamento
- Ravvedimento Operoso
- Modulistica Correlata
( Come da Finanziaria 2009, il contribuente ha
la possibilita' di effettuare versamenti ICI
tramite modello
F24 )
La dichiarazione va consegnata direttamente al
Comune - Ufficio I.C.I. - oppure può essere
spedita in busta bianca, a mezzo raccomandata
postale con ricevuta di ritorno, all'Ufficio I.C.I.
La dichiarazione non deve invece essere presentata
da coloro che possiedono immobili per i quali non
si sono avute variazioni nell'anno precedente,
o che sono comunque esenti o esclusi dall'I.C.I.
Comune
di ROCCAFLUVIONE
Regolamento ICI
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Art. 1
Art. 1 .- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
1.Presupposto dell'imposta
comunale sugli immobili è il
possesso di fabbricati, di
aree fabbricabili e di terreni
agricoli cosė come definiti
nei successivi articoli,
di questo titolo siti nel
territorio del Comune, a
qualsiasi uso destinati,
ivi compresi quelli strumentali
alla cui produzione o scambio
e' diretta l'attività dell'impresa.
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Art. 2
Art. 2 .- DEFINIZIONE DI FABBRICATO
1. Per fabbricato si intende
l'unita' immobiliare iscritta
o che deve essere iscritta
nel catasto edilizio urbano.
2. Il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta
a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione
ovvero, se antecedente, dalla
data in cui e' comunque utilizzato.
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Art. 3
Art. 3 .- DEFINIZIONE DI AREA
FABBRICABILE
1. Per area fabbricabile
si intende l'area che risulti
utilizzabile a scopo edėficatorio
in base a gli strumenti urbanistici
generali o attuativi vigenti
nel Comune durante il periodo
d'imposta. Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale,
su. richiesta del contribuente.
attesta se un'area sita nel
proprio territorio è fabbricabile
in base ai criteri stabiliti
dal presente comma.
2. Sono altresė considerate
edificabili:
a) le aree con estensione
inferiore a quella minima
occorrente secondo i regolamenti
urbanistici vigenti nel periodo
d'imposta, che pero' in quanto
siano limitrofe ad altre
aree inedificate si mostrino
idonee ad essere incluse
in progetti edificatori riguardanti
altri suoli;
b) le aree che per caratteristiche
di ubicazione, di accessibilità,
di sviluppo edilizio già in
atto nella zona ed in quelle
immediatamente adiacenti,
di presenza e di utilizzabilità di
collegamenti viari, infrastrutture
servizi pubblici e altre
opere a
rete, mostrino attitudine
all'edificazione, indipendentemente
dalla concreta destinazione
impressa dal proprietario
e dalla loro esclusione dallo
strumento urbanistico;
c) le aree sulle quali sono
in corso costruzioni di fabbricati,
quelle che risultano dalla
demolizione di fabbricati
e quelle, infine, soggette
ad interventi di ricoperti
edilizio a norma dell'articolo
31, comma 1, lettere c),
d) ed e), della legge 5 agosto
1978, n. 457;
d) in genere, tutte le aree
le quali presentino possibilità effettive
di edificazione secondo i
criteri previsti dall'art.
5/bis del decreto legge 11
luglio 1992. n. 333, agli
effetti dell'indennità di
espropriazione per pubblica
utilità.
3. Non sono considerate edificabili:
a) le aree occupate dai fabbricati
come definiti dall'articolo
2 del presente regolamento.
e quelle che ne costituiscono
pertinenze;
b) le aree espressamente
assoggettate a vincoIo di
inedificabilità;
c) i terreni sui quali persiste
l'utilizzazione agro silvo
pastorale mediante l'esercizio
di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura
ed all'allevamento di animali,
nonchè alla trasformazione
o all'alienazione dei prodotti
agricoli quando rientrano
nell'esercizio normale dell'agricoltura,
a condizione che siano posseduti
e condotti da persone fisiche
esercenti l'attività di coltivatori
diretti o di imprenditori
agricoli a titolo principale,
iscritte negli elenchi comunali
previsti dall'articolo 11
della legge 9 gennaio 1963,
n. 9, e soggetto al corrispondente
obbligo dell'assicurazione
per invalidità, vecchiaia
e malattia. l'iscrizione
nei predetti elenchi ha effetto
per l'intero periodo d'imposta.
La cancellazione ha effetto
a decorrere dal 1 gennaio
dell'anno successivo.
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Art. 4
Art. 4 .- DEFINIZIONE DI TERRENO
AGRICOLO
1. per terreno agricolo
si intende il terreno adibito
all'esercėzio delle attività diretta
alla coltivazione del fondo,
alla
silvicoltura, alla funghicoltura.
all'allevamento di animali,
nonchè alla trasformazione
o all'alienazione dei prodotti
agricoli quando rientrano
nell'esercizio normale dell'agricoltura.
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Art. 5
Art. 5 .- SOGGETTI PASSIVI
1. Soggetti passivi dell'imposta
sono il proprietario di immobili
di cui all'articolo 1, ovvero
il titolare del diritto di
usufrutto, uso o abitazione,
enfiteusi, superficie sugli
stessi, anche se non residenti
nel territorio dello Stato
o se non hanno ívi la sede
legale o amministrativa o
non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi
in locazione finanziaria
soggetto passėvo è il locatario.
In caso di fabbricati classificabili
nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, il locatario
assume la qualità di soggetto
passivo a decorrere dal primo
gennaio dell'anno successivo
a quello nel corso del quale è stato
stipulato il contratto di
locazione finanziaria.
3. L'imposta non si applica
per gli immobili di cui il
Comune e, proprietario ovvero
titolare dei diritti indicati
nel comma 1 del presente
articolo, quando la loro
superficie insiste interamente
o prevalentemente sul suo
territorio.
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Art. 6
Art. 6 .- SOGGETTO ATTIVO
1. L'imposta e' accertata.
liquidata e riscossa dal
Comune.
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Art. 7
Art. 7 .- BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile
dell'imposta è il valore
degli immobili di cui all'articolo
1, come determinato a norma
di questo titolo.
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Art. 8
Art. 8 .- BASE IMPONIBILE DEI
FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO
1. Per i fabbricati iscritti
in catasto, il valore è costituito
da quello che risulta applicando
all'ammontare delle rendite
risultanti in catasto vigenti
al 1 gennaio dell'anno di
imposizione ed aumentati
del 5 per cento, i seguenti
moltiplicatori:
34 volte, per i fabbricati
iscritti in categoria catastale
C/1 (negozi e botteghe);
50 volte, per i fabbricati
iscritti in categoria catastale
A/10 (uffici e studi privati)
ed in categoria catastale
D (immobili a destinazione
speciale); 100 volte, per
tutti gli altri fabbricati
iscritti nella categorie
catastali A (immobili a destinazione
ordinaria), B (immobili
per uso di alloggi collettivi
e C (immobili a destinazione
commerciale e varia) diversi
dai precedenti.
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Art. 9
Art. 9 .- BASE IMPONIBILE DEGLI
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O
ARTISTICO
1. Per gli immobili di
interesse storico o artistico
ai sensi dell'art. 3 della
legge 1 giugno 1939, n. 1089,
e successive modificazioni,
la base imponibile e' costituita
dal valore che risulta applicando
alla rendita catastale, determinata
mediante l'applicazione della
tariffa d'estimo di minore
ammontare tra quelle previsto
per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è sito
il fabbricato, il moltiplicatore
di 100 volte.
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Art. 10
Art. 10 .- BASE IMPONIBILE DEI
FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO
CATASTALE D
1. Per i fabbricati classificabili
nel gruppo catastale, D non
iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all'anno
nel quale i medesimi sono
iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il valore è determinato,
alla data di inizio di ciascun
anno solare ovvero, se, successiva,
alla data di acquisizione,
dall'ammontare, al lordo
delle quote, d'ammortamento,
che risulta dalle scritture
contabili, ed applicando,
per ciascun anno di formazione
dello stesso, i coefficenti
annualmente stabiliti con
decreto del Ministro delle
finanze.
2. In caso di locazione finanziaria
il locatore o il locatario
possono, esperire la procedura
di cui al regolamento adottato
con decreto del Ministro
delle finanze del 19 aprile
1994, n. 701, con conseguente
determinazione del valore
del fabbricato sulla base
della rendita proposta, a
decorrere dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello
nel corso del quale tale
rendita è stata annotata
negli atti catastali.
3. In mancanza di rendita
proposta, il valore e' determinato
sulla base delle scritture
contabili del locatore, il
quale è obbligato a fornire
tempestivamente al locatario
tutti i dati necessari per
il calcolo.
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Art. 11
Art. 11 .- BASE IMPONIBILE DEGLI
ALTRI FABBRICATI NON ISCRITTI IN
CATASTO.
1. Per i fabbricati, diversi
da quelli indicati nell'articolo
precedente, non iscritti
in catasto, nonchè per i
fabbricati per i quali sono
intervenute variazioni permanenti
anche, se dovute ad accorpamento
di più unita immobiliari,
che influiscono sull'ammontare
della rendita catastale,
il valore è determinato con
riferimento alla rendita
proposta, se è stata esperita
la procedura di cui al regolamento
adottato con decreto del
Mínėstro delle finanze del
19 aprile 1994, n. 701.
2. In mancanza della rendita
proposta a norma del comma
precedente, il valore e'
determinato sulla base della
rendita catastale attribuita
aifabbricati similari già iscritti.
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Art. 12
Art. 12 .- BASE IMPONIBILE DELLE
AREE FABBRICABILI
1. Per le aree fabbricabili,
il valore e' costituito da
quello venale in comune commercio
al. 1 gennaio dell'anno di
imposizione, avendo riguardo
alla zona territoriale di
all'indice di edificabilità alla
destinazione d'uso consentita,
agli onori per eventuali
lavori di adattamento del
terreno, necessari per la
costruzione, nonchè ai prezzi
medi rilevati sul mercato
dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.
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Art. 13
Art. 13 .- BASE IMPONIBILE DELLE
AREE FABBRICABILI IN CASO DI COSTRUZIONE
IN CORSO, DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO
E DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO.
1.In caso di utilizzazione
edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato,
di interventi di recupero
a norma dell'articolo 31,
comma 1, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto
1978, n. 457, la base imponibile
e' costituita dal valore
dell'area, la quale è considerata
fabbricabile anche in deroga
a quanto stabilito nell'articolo
3, senza computare il valore
del fabbricato in corso d'opera,
fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino
alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o
ristrutturato è comunque
utilizzato.
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Art. 14
Art. 14 .- BASE IMPONIBILE DEI
TERRENI AGRICOLI CONDOTTI O MENO
DA COLTIVATORI DIRETTI E DA IMPRENDITORI
AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE.
1. I terreni agricoli
posseduti o meno e condotti
o meno da persone fisiche
esercenti l'attività di coltivatori
diretti o da imprenditori
agricoli a titolo principale,
iscritti negli elenchi comunali
previsti dall'artícolo 11
della legge 9 gennaio 1963,
n. 9, e soggette al corrispondente
obbligo dell'assicurazione
per invalidità, vecchiaia
e malattia, sono esenti dall'imposta
ai sensi e gli effetti dell'art.
7 comma 1 lett. h del dec.
Lgsvo n. 504/92 in quanto,
questo Comune ricade in area
montana ai sensi dell'art.15
della Legge n. 27/12/1977
n. 994.
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Art. 15
Art. 15 .- DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE
1. L'aliquota e' stabilita
dal Comune, con deliberazione
da adottare entro il 31 ottobre
di ogni anno o nel più ampio
termine fissato con legge
nazionale, con effetto per
l'anno successivo.
2. Se la delibera non adottata
entro tale termine, si applica
l'aliquota del 4 per mille.
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Art. 16
Art. 16 .- DIVERSIFICAZIONE
TARIFFARIA
1. Fermo quanto stabilito
dall'art. 22, comma 3, del
presente regolamento, l'aliquota
deva essere deliberata, in
misura non inferiore al 4
per mille, nel superiore
al 7 per mille e può essere
diversificata entro tale
limite, con riferimento ai
casi dė immobili diversi
dalle abitazioni, o posseduti
in aggiunta all'abitazione
principale, o di alloggi
non locati; l'aliquota può essere
agevolata in rapporto alle
diverse tipologie degli enti
senza scopo di lucro.
2. La facoltà di cui al comma
precedente può essere esercitata
anche limitatamente alle
categorie di soggetti in
situazioni di particolare
disagio economico sociale.
individuato con deliberazione
del consiglio comunale.
3. Il Comune può deliberare
una aliquota ridotta, comunque
non inferiore al 4 per mille.
in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci
di cooperative edilizie a
proprietà indivisa, residenti
nel Comune, per l'unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione
prėncipale nonchè per quelle
locate con contratto registrato
ad un soggetto che le utilizzi
come abitazione principale,
a condėzione che ėl gettito
complessivo previsto sėa
almeno pari all'ultimo gettito
annuale realizzato.
4. L'aliquota può essere
stabilita dai comuni nella
misura del 4 per mille, per
un periodo comunque non superiore
a tra anni, relativamente
ai fabbricati realizzati
per la vendita e non venduti
dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o prevalente
dell'attività la costruzione
e l'alienazione di immobili.
5. La deliberazione e' pubblicata
per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. |
Art. 17
Art. 17 .- DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
1. L'imposta e' determinata
applicando alla base imponibile
le alėquote vigenti nel Comune
nel periodo d'imposta.
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Art. 18
Art. 18 .- RIDUZIONE PER Ė FABBRICATI
INAGIBILI
1. L'imposta e' ridotta
del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale
sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata
dall'ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del
proprietario, che, allega
idonea documentazione alla
dichiarazione.
3. In alternativa il contribuente
ha facoltà di provare l'inagibilità o
l'inabitabilità con dichiarazione
sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n.
15.
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Art. 19
Art. 19 .- RIDUZIONE PER I FABBRICATI
FATISCENTI
1. La riduzione di cui
all'articolo si applica con
le medesime modalità anche
agli immobili che presentino
le caratteristiche di fatiscenza,
sopravvenuta, non superabili
con interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria,
individuate a cura dell'Ufficio
Tecnico Comunale.
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Art. 20
Art. 20 .- NOZIONE DI ABITAZIONE
PRINCIPALE
1. per abitazione principale
si intende quella nella quale
il contribuente, che la possiede
a titolo di proprietà, usufrutto
o altro diritto reale, e
i suoi familiari, dimorano
abitualmente, in conformità alle
risultanze anagrafiche.
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Art. 21
Art. 21 .- UNITA' IMMOBILIARI
EQUIPARATA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Sono equiparate alle
abitazioni principali:
a) le unita" immobiliari
appartenenti cooperative
edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari;
c) le unita' immobiliari
possedute a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono
la residenza
in istituti di ricovero o
sanitari a seguito dė, ricovero
permanente, a condizione
che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute
a titolo di proprietà o di
usufrutto da cittadini italiani
non residenti nel territorio
delloStato, a condizione
che non risultíno locate;
e) le pertinenze destinate
in modo durevole a servizio
dell'abitazione principale,
ancorchè possedute a titolo
di proprietà o di altro diritto
reale da persone fisiche
conviventi con il possessore
della predetta abitazione
principale. Si considerano
pertinenziali anche le unita'
immobiliari iscritte in categoria
catastale C/2 (depositi,
cantine e simili), C/6 (stalle,
scuderia, rimesse ed autorimesse)
e C/7 (tettoie chiuse o aperte,
soffitte e simili), e sebbene
ubícate in edifici diversi
da quello in cui è situata
l'abitazione principale.
2. Sono altresė equiparate
alle abitazioni principalė le
unità immobiliari concesse
in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta
e collaterale fino al terzo
grado (genitori e figli,
nonni e nipoti, zii e nipotė);
b) al coniuge, ancorchè separato
o divorziato;
c) agli affini entra il secondo
grado (suoceri; generi e
nuore; cognati).
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Art. 22
Art. 22 .- DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE
PRINCIPALE
1. Dalla imposta dovuta
per l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale
del soggetto passivo si detraggono,
fino a concorrenza del suo
ammontare, lire 200.000 rapportate
al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale
da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la
destinazione medesima si
verifica.
2. Con la deliberazione di
cui presente regolamento,
la detrazione di cui al comma
precedente può essere elevata
fino a 500.000 lire, nel
rispetto degli equilibri
di bilancio.
3. L'importo della detrazione
può essere elevato anche
oltre 500.000, e fino a concorrenza'
dell'intera imposta dovuta
l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale
del soggetto passivo. In
tal caso, tuttavia, l'aliquota
per le unità immobiliari
tenute a disposizione del
contribuente non. può essere
deliberata in misura superiore
a quella ordinaria.
4. La facoltà di aumentare
le detrazioni a norma dei
precedenti commi 2 e 3 può essere
esercitata anche limitatamente
a determinate categorie di
soggetti in situazioni di
particolare disagio economico/sociale,
individuate con deliberazione
del consiglio comunale.
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Art. 23
Art. 23 .- COMUNICAZIONE DELLE
VARIAZIONI CONCERNENTI LA SOGGETTIVITĀ PASSIVA
1. ENTRO LA FINE DEL MESE DI GIUGNO
DI CIASCUN ANNO O NEL PIŲ AMPIO
TERMINE FISSATO CON LEGGE NAZIONALE,
I CONTRIBUENTI DEVONO COMUNICARE
AL COMUNE LE VARIAZIONI PER L'ANNO
PRECEDENTE NELLA TITOLARITĀ DEI
DIRITTI REALI RELATIVI AGLI IMMOBILI
SOGGETTI AL TRIBUTO, E LE CAUSE
CHE HANNO DETERMINATO IL DIRITTO
AD UN'ESENZIONE OVVERO QUELLE CHE
LO HANNO FATTO CESSARE. L'UNITĀ IMMOBILIARE,
DEVO ESSERE IDENTIFICATA ATTRAVERSO
I SUOI DATI CATASTALI OVVERO, IN
MANCANZA DĖ TETTI DATI E SE SI
TRATTA DI UNITA" IMMOBĖLIARE URBANA,
ATTRAVERSO L'INDIRIZZO. IL NUMERO
CIVICO, IL PIANO, A SCALA E L'INTERNO.
2. E' in facoltà della
Giunta di approvare, su proposta
del funzionario responsabėle
all'applicazione del tributo,
il modello per la comunicazione
di cui il comma precedente.
ma sono valida anche le comunicazioni
redatte senza l'impiego del
modello, sempre che contengano
tutti i dati necessari.
3. Le comunicazioni devono
essere sottoscritte dal soggetto
passivo e, possono essere
spedite per lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno,
ovvero presentate al Comune
che è tenuto, a rilasciare
ricevuta. In caso di mancata
sottoscrizione della comunicazione
il Comune invita l'interessato
a regolarizzarla, assegnandoli
un termėne non inferiore
a quindici giorni. Se l'interessato
non la regolarėzza nel termine
assegnatoglí, la comunicazione
e' considerata nulla a tutti
gli effetti.
4. Il funzionario responsabile
dell'applicazione del tributo
ricorda alla cittadinanza
l'esecuzione dell'adempimento
previsto da questo articolo
con manifesti da far affiggere
almeno quindici giorni prima
e con altre forme di informazione.
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Art. 24
Art. 24 .- IMMOBILI APPARTENENTI
A PIŲ SOGGETTI PASSIVI
1. Nel caso di contitolarità,
su un medesimo immobile,
dei diritti reali da parte
di più soggetti, la comunicazione
fatta da uno dei contitolari
libera gli altri.
2. Per gli immobili indėcati
nell'articolo 1117, n. 2)
del, codice civile oggetto
di proprietà comune, cui
e' attribuita o attribuibile
una autonoma rendita catastale,
la dichiarazione deve essere
presentata dall'amministratore
del condominio.
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Art. 25
Art. 25 .- RIMBORSO DELL'IMPOSTA
PER SOPRAVVENUTA INEDIFICABILITĀ
1. Per le aree divenute
inedificabili al contribuente
spetta il rimborso limitatamente
all'imposta pagata, maggiorata
degli interessi nella misura
legale, per il periodo di
tempo decorrente dall'ultimo
acquisto per atto fra vivi
dell'area e, comunque, per
un periodo non
eccedente dieci anni, a condizione
che il vincolo perduri per
almeno tre anni. In tal caso
la domanda di rimborso deve
essere presentata entro il
termine di tre anni dalla
data in cui le aree sono
state assoggettate al vincolo
di inedificabílità.
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Art. 26
Art. 26 .- NORMA DI RINVIO
1. Per quanto concerne
l'accertamento. la riscossione
anche coattiva, le esenzioni
e le agevolazėoni, e le sanzioni,
si rinvia agli specifici
regolamenti.
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Art. 27
Art. 27 .- PUBBLICAZIONE ED
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento,
divenuta esecutiva la deliberazione
di approvazione, sarà affisso
all'albo pretorio per 15
giorni consecutivė nel rispetto
dell'art.52 del vigente statuto
comunale e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Il presente regolamento
entra in vigore il 1 gennaio
1999 ai sensi delll'art.1
del decreto legge 26 gennaio
1999 n.8 avente ad oggetto "Disposizioni
transitorie urgenti per la
funzionalità di enti pubblici".
(NOTA N.1)
Nell'intento di meglio definire
la nozione di "edificabilità di
fatto", la norma recepisce
gli indirizzi giurisprudenziali
in materia di indennità di
espropriazione, e definisce
quali aree presentano possibilità effettive
di edificazione, con particolare
riguardo al cosiddetto "lotto
minimo" (Cassazione, sentenza
1 febbraio 1995 n. 1129),
e a quelle che mostrano attitudine
all'edificazione, indipendentemente
della loro esclusione dallo
strumento urbanistico (Cassazione,
sentenza 7 luglio 1994 n.
6388). Viceversa, esclude
dal novero delle aree fabbricabili
quelle sulle quali sussiste
un
esplicito vincolo di inedificabilità (Cassazione,
sentenza 28 marzo 1996 n.
2596).
(NOTA N.2)
Riferimenti normativi Articolo
2, comma 5, DI 16/1993
La tariffa più bassa è generalmente
quella prevista per le abitazioni
di categoria catastale A/5,
classe 1, (da incrementare
del 5 per cento). Nel regolamento,
perciò, sarebbe bene indicare
la concreta tariffa minima
operante.
Il moltiplicatore di 100
volte è espressamente previsto
dalla circolare del ministero
delle Finanze del 28 maggio
1998 n. 136/E. Da notare
che esso opera anche per
le unità immobiliari le cui
destinazioni comportano un
coefficiente diverso. Esempio:
per un immobile adibito a
studio privato (categoria
A/10) e' previsto il
coefficiente 50; ma se lo
studio, invocando il beneficio
fiscale, indica la minore
rendita catastale prevista
per le abitazioni della medesima
zona censuaria, il coefficiente
di capitalizzazione da adottare è poi
quello di 100.
(NOTA N. 3) Secondo il ministero
delle Finanze (circolare
26 maggio 1997 n, 144/E),
l'aumento del 5 per cento
stabilito 3, comma 48, della
legge 23 dicembre 1996 n.
662, si applica anche al
valore contabile degli immobili
classificabili categoria
D. Non condividiamo l'orientamento
ministeriale sia a causa
del tenore letterale della
norma, che limita gli incrementi
del 5 per cento alle sole "rendite
catastali i vigenti" fino
alla loro revisione; sia
per il
fatto che il valore contabile
degl'immobili di categoria "d" è già soggetto
ad aggiornamento annuale
con i coefficienti stabiliti,
dai decreti ministeriali
di cui all'articolo 5, comma
3, ultimo periodo, del Dlgs
30 dicembre 1992 n. 504.
Pertanto di tale incremento
non v'è cenno nella norma
regolamentare. |
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Aliquote
I.C.I. 2009
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ALIQUOTA ORDINARIA |
5.00 |
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ALIQUOTA ABITAZIONE
PRINCIPALE |
5.00 |
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DETRAZIONE PER ABITAZIONE
PRINCIPALE |
103.29 |
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IMPOSTA DI SCOPO |
No |
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Pagamento I.C.I. |
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Il versamento dell' deve essere effettuato
in due rate:
- il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla
base dell'aliquota e della detrazione dei 12
mesi dell'anno precedente, entro il 30 giugno;
- il saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno in corso (calcolato sulla base dell'aliquota
e della detrazione dell'anno medesimo, entro
il 20 dicembre.
Il contribuente, se vuole, può versare entro
il termine previsto per l'acconto, in unica
soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.
I versamenti devono essere effettuati a favore
del concessionario della riscossione del comune
tramite apposito bollettino di conto corrente
postale, intestato a "Servizio Riscossione
Tributi - I.C.I., oppure direttamente al concessionario.
Dovunque si paghi, il modulo di versamento è identico
ed è distribuito gratuitamente. Se il contribuente
possiede più immobili situati nello stesso
Comune, deve effettuare un unico versamento.
Se gli immobili sono situati in Comuni diversi,
deve effettuare un versamento per ogni Comune.
In questo caso occorre indicare su apposito
modulo di versamento il conto corrente postale
del concessionario della riscossione dell'I.C.I.
competente. Si considerano regolarmente eseguiti
i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri, purché, con comunicazione
da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro
30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato
l'immobile cui i versamenti si riferiscono
e siano precisati i nominativi degli altri
contitolari. L'imposta non è dovuta se complessivamente
(acconto saldo) è uguale o inferiore a 21,00;
viceversa l'imposta è dovuta a saldo se i singoli
versamenti, ancorché inferiori a 21,00, cumulativamente
risultino superiori a 21,00. In caso di pagamento
tardivo, il contribuente può avvalersi del
cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto
disposto dall'art. 13 del D. L.vo n. 472 del
18.12.1997, compilando l'apposito modulo e
presentandolo presso l'Ufficio I.C.I..
Tale agevolazione prevede:
· 1/8 della sanzione (3,75%) con pagamento
entro un mese;
· 1/5 della sanzione (6%) con pagamento oltre
un mese, ma entro l'anno.
In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato
a pagare anche gli interessi legali (3% annuo)
maturati per ogni giorno di ritardo. Il contribuente
può richiedere al Comune, con apposita istanza,
il rimborso delle maggiori somme pagate e non
dovute, entro il termine di tre anni dal giorno
del pagamento
(art. 13 del D. L. n. 504 del 30.12.1992). |
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Ravvedimento Operoso |
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La possibilità di sanare una violazione
commessa avvalendosi del cd."ravvedimento operoso" è prevista
dall'art 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive
modifiche ed integrazioni. Tale norma di legge
dispone che "in caso di ravvedimento operoso
avvenuto prima che la violazione sia già stata
constatata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative
di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati abbiano avuto formale
conoscenza,la sanzione è ridotta: ad
un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento
del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla
data della sua commissione; ad un quinto del
minimo, se la regolarizzazione degli errori
e delle ommissioni, anche se incidenti sulla
determinazione e sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione
ovvero, quando non è prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'ommissione o
dall'errore(..). Il pagamento della sanzione
ridotta deve essere eseguito contestualmente
alla regolarizzazione del pagamento del tributo
o della differenza, quando dovuti, nonchè al
pagamento degli interessi moratori calcolati
al tasso legale con maturazione giorno per
giorno. La Circolare del Ministero delle Finanze
n.180/E del 10/07/1998 ha chiarito l'applicazione
di questo istituto affermando che "il soggetto
che ha omesso, per intero o parzialmente, di
versare un'imposta alla prescritta scadenza
(nel caso dell'I.C.I. entro il 30/06 per l'acconto
e il 20/12 per il saldo) può rimediare
all'inadempimento entro 30 giorni dalla commessa
violazione, beneficiando della riduzione della
sanzione a 1/8 (vale a dire 3,75%, dato che
l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 stabilisce,
per tutti i tributi, che ogni ipotesi di mancato
pagamento di un tributo o di una sua frazione
nel termine previsto è punita con una
sanzione del 30%), oppure, a propria scelta,
entro il più ampio margine di un anno
dalla commessa violazione usufruendo in tal
caso della riduzione della sanzione ad 1/5,
cioè al 6% (tale riduzione è stata
modificata da 1/6 a 1/5). La circolare 184/E
chiarisce anche come materialmente può essere
perfezionato il ravvedimento operoso. "Il pagamento
va effettuato tramite lo stesso modulo, con
caratteri in colore rosso, che serve per versare
l'I.C.I. in autotassazione. Nel caso vengano
sanati omessi/parziali versamenti, esso va
compilato, in tutte le sue parti, con la seguente
avvertenza. Nelle caselline dedicate alle voci "terreni
agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione
principale", "altri fabbricati" devono essere
indicati gli importi corrispondenti alla sola
imposta e, quindi, senza maggiorarli della
sanzione ridotta e degli interessi (calcolati
al tasso legale - 5% fino al 31/12/1998, 2,5%
dal 01/01/1999 al 31/12/2000, 3,5% dal 01/01/2001,
3% dal 01/01/2002 - con maturazione giorno
per giorno). La somma che si va a versare deve
invece, comprendere, oltre all'imposta, la
sanzione ridotta e gli interessi . |
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