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I.C.I. - ANNO 2009

( IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI )
    • Informazioni Generali
    • Tariffe ICI
    • Pagamento
    • Ravvedimento Operoso
    • Modulistica Correlata
      ( Come da Finanziaria 2009, il contribuente ha la possibilita' di effettuare versamenti ICI tramite modello F24 )

      La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune - Ufficio I.C.I. - oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, all'Ufficio I.C.I.
      La dichiarazione non deve invece essere presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nell'anno precedente, o che sono comunque esenti o esclusi dall'I.C.I.
Comune di ROCCAFLUVIONE
Regolamento ICI
Art. 1

Art. 1 .- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1.Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli cosė come definiti nei successivi articoli, di questo titolo siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa.


Art. 2

Art. 2 .- DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato.


Art. 3

Art. 3 .- DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edėficatorio in base a gli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su. richiesta del contribuente. attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2. Sono altresė considerate edificabili:

a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che pero' in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;

b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture servizi pubblici e altre opere a

rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;

c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di ricoperti edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5/bis del decreto legge 11 luglio 1992. n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:

a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento. e quelle che ne costituiscono pertinenze;

b) le aree espressamente assoggettate a vincoIo di inedificabilità;

c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonchè alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggetto al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. l'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.


Art. 4

Art. 4 .- DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercėzio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla

silvicoltura, alla funghicoltura. all'allevamento di animali, nonchè alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti

agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.




Art. 5

Art. 5 .- SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti

nel territorio dello Stato o se non hanno ívi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passėvo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune e, proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.


Art. 6

Art. 6 .- SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta e' accertata. liquidata e riscossa dal Comune.


Art. 7

Art. 7 .- BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo titolo.


Art. 8

Art. 8 .- BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale); 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nella categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili

per uso di alloggi collettivi e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.


Art. 9

Art. 9 .- BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile e' costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previsto per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.


Art. 10

Art. 10 .- BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale, D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se, successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote, d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficenti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono, esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3. In mancanza di rendita proposta, il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.


Art. 11

Art. 11 .- BASE IMPONIBILE DEGLI ALTRI FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO.

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche, se dovute ad accorpamento di più unita immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Mínėstro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore e' determinato sulla base della rendita catastale attribuita aifabbricati similari già iscritti.


Art. 12

Art. 12 .- BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al. 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di all'indice di edificabilità alla destinazione d'uso consentita, agli onori per eventuali lavori di adattamento del terreno, necessari per la costruzione, nonchè ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.


Art. 13

Art. 13 .- BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI IN CASO DI COSTRUZIONE IN CORSO, DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO E DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO.

1.In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.


Art. 14

Art. 14 .- BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI CONDOTTI O MENO DA COLTIVATORI DIRETTI E DA IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE.

1. I terreni agricoli posseduti o meno e condotti o meno da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti negli elenchi comunali previsti dall'artícolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono esenti dall'imposta ai sensi e gli effetti dell'art. 7 comma 1 lett. h del dec. Lgsvo n. 504/92 in quanto, questo Comune ricade in area montana ai sensi dell'art.15 della Legge n. 27/12/1977 n. 994.


Art. 15

Art. 15 .- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota e' stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno o nel più ampio termine fissato con legge nazionale, con effetto per l'anno successivo.

2. Se la delibera non adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.




Art. 16

Art. 16 .- DIVERSIFICAZIONE TARIFFARIA

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma 3, del presente regolamento, l'aliquota deva essere deliberata, in misura non inferiore al 4 per mille, nel superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi dė immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale. individuato con deliberazione del consiglio comunale.

3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione prėncipale nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condėzione che ėl gettito complessivo previsto sėa almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

4. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tra anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

5. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 17

Art. 17 .- DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile le alėquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.




Art. 18

Art. 18 .- RIDUZIONE PER Ė FABBRICATI INAGIBILI

1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che, allega idonea documentazione alla dichiarazione.

3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.


Art. 19

Art. 19 .- RIDUZIONE PER I FABBRICATI FATISCENTI

1. La riduzione di cui all'articolo si applica con le medesime modalità anche agli immobili che presentino le caratteristiche di fatiscenza, sopravvenuta, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, individuate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.


Art. 20

Art. 20 .- NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.


Art. 21

Art. 21 .- UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:

a) le unita" immobiliari appartenenti cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza

in istituti di ricovero o sanitari a seguito dė, ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio delloStato, a condizione che non risultíno locate;

e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorchè possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubícate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.

2. Sono altresė equiparate alle abitazioni principalė le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipotė);

b) al coniuge, ancorchè separato o divorziato;

c) agli affini entra il secondo grado (suoceri; generi e nuore; cognati).


Art. 22

Art. 22 .- DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Con la deliberazione di cui presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000, e fino a concorrenza' dell'intera imposta dovuta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non. può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.

4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico/sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.


Art. 23

Art. 23 .- COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI CONCERNENTI LA SOGGETTIVITĀ PASSIVA 1. ENTRO LA FINE DEL MESE DI GIUGNO DI CIASCUN ANNO O NEL PIŲ AMPIO TERMINE FISSATO CON LEGGE NAZIONALE, I CONTRIBUENTI DEVONO COMUNICARE AL COMUNE LE VARIAZIONI PER L'ANNO PRECEDENTE NELLA TITOLARITĀ DEI DIRITTI REALI RELATIVI AGLI IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO, E LE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO IL DIRITTO AD UN'ESENZIONE OVVERO QUELLE CHE LO HANNO FATTO CESSARE. L'UNITĀ IMMOBILIARE, DEVO ESSERE IDENTIFICATA ATTRAVERSO I SUOI DATI CATASTALI OVVERO, IN MANCANZA DĖ TETTI DATI E SE SI TRATTA DI UNITA" IMMOBĖLIARE URBANA, ATTRAVERSO L'INDIRIZZO. IL NUMERO CIVICO, IL PIANO, A SCALA E L'INTERNO.

2. E' in facoltà della Giunta di approvare, su proposta del funzionario responsabėle all'applicazione del tributo, il modello per la comunicazione di cui il comma precedente. ma sono valida anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e, possono essere spedite per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto, a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandoli un termėne non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarėzza nel termine assegnatoglí, la comunicazione e' considerata nulla a tutti gli effetti.

4. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione.


Art. 24

Art. 24 .- IMMOBILI APPARTENENTI A PIŲ SOGGETTI PASSIVI

1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.

2. Per gli immobili indėcati nell'articolo 1117, n. 2) del, codice civile oggetto di proprietà comune, cui e' attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.


Art. 25

Art. 25 .- RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER SOPRAVVENUTA INEDIFICABILITĀ

1. Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non

eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate al vincolo di inedificabílità.




Art. 26

Art. 26 .- NORMA DI RINVIO

1. Per quanto concerne l'accertamento. la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazėoni, e le sanzioni, si rinvia agli specifici regolamenti.


Art. 27

Art. 27 .- PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sarà affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivė nel rispetto dell'art.52 del vigente statuto comunale e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999 ai sensi delll'art.1 del decreto legge 26 gennaio 1999 n.8 avente ad oggetto "Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici".

(NOTA N.1)

Nell'intento di meglio definire la nozione di "edificabilità di fatto", la norma recepisce gli indirizzi giurisprudenziali in materia di indennità di espropriazione, e definisce quali aree presentano possibilità effettive di edificazione, con particolare riguardo al cosiddetto "lotto minimo" (Cassazione, sentenza 1 febbraio 1995 n. 1129), e a quelle che mostrano attitudine all'edificazione, indipendentemente della loro esclusione dallo strumento urbanistico (Cassazione, sentenza 7 luglio 1994 n. 6388). Viceversa, esclude dal novero delle aree fabbricabili quelle sulle quali sussiste un esplicito vincolo di inedificabilità (Cassazione, sentenza 28 marzo 1996 n. 2596).

(NOTA N.2)

Riferimenti normativi Articolo 2, comma 5, DI 16/1993

La tariffa più bassa è generalmente quella prevista per le abitazioni di categoria catastale A/5, classe 1, (da incrementare del 5 per cento). Nel regolamento, perciò, sarebbe bene indicare la concreta tariffa minima operante.

Il moltiplicatore di 100 volte è espressamente previsto dalla circolare del ministero delle Finanze del 28 maggio 1998 n. 136/E. Da notare che esso opera anche per le unità immobiliari le cui destinazioni comportano un coefficiente diverso. Esempio: per un immobile adibito a studio privato (categoria A/10) e' previsto il

coefficiente 50; ma se lo studio, invocando il beneficio fiscale, indica la minore rendita catastale prevista per le abitazioni della medesima zona censuaria, il coefficiente di capitalizzazione da adottare è poi quello di 100.

(NOTA N. 3) Secondo il ministero delle Finanze (circolare 26 maggio 1997 n, 144/E), l'aumento del 5 per cento stabilito 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, si applica anche al valore contabile degli immobili classificabili categoria D. Non condividiamo l'orientamento ministeriale sia a causa del tenore letterale della norma, che limita gli incrementi del 5 per cento alle sole "rendite catastali i vigenti" fino alla loro revisione; sia per il fatto che il valore contabile degl'immobili di categoria "d" è già soggetto ad aggiornamento annuale con i coefficienti stabiliti, dai decreti ministeriali di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504.

Pertanto di tale incremento non v'è cenno nella norma regolamentare.
  Aliquote I.C.I. 2009

 
   ALIQUOTA ORDINARIA 5.00  
   ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 5.00  
   DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 103.29  
   IMPOSTA DI SCOPO No  
       
  Pagamento I.C.I.  
  Il versamento dell' deve essere effettuato in due rate:
- il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, entro il 30 giugno;
- il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso (calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno medesimo, entro il 20 dicembre.
Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno. I versamenti devono essere effettuati a favore del concessionario della riscossione del comune tramite apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a "Servizio Riscossione Tributi - I.C.I., oppure direttamente al concessionario. Dovunque si paghi, il modulo di versamento è identico ed è distribuito gratuitamente. Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. In questo caso occorre indicare su apposito modulo di versamento il conto corrente postale del concessionario della riscossione dell'I.C.I. competente. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. L'imposta non è dovuta se complessivamente (acconto saldo) è uguale o inferiore a € 21,00; viceversa l'imposta è dovuta a saldo se i singoli versamenti, ancorché inferiori a € 21,00, cumulativamente risultino superiori a € 21,00. In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo n. 472 del 18.12.1997, compilando l'apposito modulo e presentandolo presso l'Ufficio I.C.I..
Tale agevolazione prevede:
· 1/8 della sanzione (3,75%) con pagamento entro un mese;
· 1/5 della sanzione (6%) con pagamento oltre un mese, ma entro l'anno.
In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali (3% annuo) maturati per ogni giorno di ritardo. Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle maggiori somme pagate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento
(art. 13 del D. L. n. 504 del 30.12.1992).
 
  Ravvedimento Operoso  
  La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cd."ravvedimento operoso" è prevista dall'art 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Tale norma di legge dispone che "in caso di ravvedimento operoso avvenuto prima che la violazione sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza,la sanzione è ridotta: ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle ommissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'ommissione o dall'errore(..). Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. La Circolare del Ministero delle Finanze n.180/E del 10/07/1998 ha chiarito l'applicazione di questo istituto affermando che "il soggetto che ha omesso, per intero o parzialmente, di versare un'imposta alla prescritta scadenza (nel caso dell'I.C.I. entro il 30/06 per l'acconto e il 20/12 per il saldo) può rimediare all'inadempimento entro 30 giorni dalla commessa violazione, beneficiando della riduzione della sanzione a 1/8 (vale a dire 3,75%, dato che l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 stabilisce, per tutti i tributi, che ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto è punita con una sanzione del 30%), oppure, a propria scelta, entro il più ampio margine di un anno dalla commessa violazione usufruendo in tal caso della riduzione della sanzione ad 1/5, cioè al 6% (tale riduzione è stata modificata da 1/6 a 1/5). La circolare 184/E chiarisce anche come materialmente può essere perfezionato il ravvedimento operoso. "Il pagamento va effettuato tramite lo stesso modulo, con caratteri in colore rosso, che serve per versare l'I.C.I. in autotassazione. Nel caso vengano sanati omessi/parziali versamenti, esso va compilato, in tutte le sue parti, con la seguente avvertenza. Nelle caselline dedicate alle voci "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi (calcolati al tasso legale - 5% fino al 31/12/1998, 2,5% dal 01/01/1999 al 31/12/2000, 3,5% dal 01/01/2001, 3% dal 01/01/2002 - con maturazione giorno per giorno). La somma che si va a versare deve invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi .  
   
   
   
   
   
 
  NORMATIVA  
  TRIBUTI  
     
 

  I.C.I.  

 
     
     
 

  I.R.P.E.F.  

 
     
     
 

  T.A.R.S.U.  

 
     
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