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Norme & Informative |
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In base
al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
"Codice dell'amministrazione digitale",
art. 54, gli adempimenti, incarichi, deliberazioni etc.
dell' Ente Comunale devono essere resi disponibili, per
la loro visione e pubblicazione, sulle pagine del sito
comunale.
In particolare, l' art. 54, contempla i
seguenti dati pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni
e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello
dirigenziale non generale, nonche' il settore dell'ordinamento
giuridico riferibile all'attivitą da essi svolta, corredati
dai documenti anche normativi di riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale,
il termine per la conclusione di ciascun procedimento
ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile
e l'unitą organizzativa responsabile dell'istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione
del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli
articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalitą di adempimento dei procedimenti
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta
di una casella di posta elettronica certificata di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione
e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000,
n. 150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete gią disponibili
e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi
previsti per l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni che gią dispongono di propri siti
realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e
senza necessitą di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni
contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle
informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi
originali dei quali si fornisce comunicazione tramite
il sito. |
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