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ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F - ANNO 2009 |
| ( IMPOSTA sul REDDITO delle PERSONE FISICHE ) |
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- con effetto dal 01 Gennaio 2009, l' aliquota dell'addizionale
comunale all'Irpef e' fissata in 0,65 punti percentuali;
(Riconferma aliquota anno precedente)
- DELIBERA
- Regolamento
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DELIBERA DI CONSIGLIO |
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:
I"Istituzione di una addizionale Comunale all'Irpef a norma dell'art.
I48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191";
e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1,
comma 142, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007),
che testualmente recita:
I"3-I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione
da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e
delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
130 del 5 giugno 2002, l'efficacia della deliberazione decorre dalla
data di pubblicazione nel predetto sito informatico , la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo` eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione puo` essere
adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";
VISTO l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007) che testualmente recita:
143-A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento
dell'addizionale Comunale all'IRPEF e` effettuato direttamente ai
Comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a
ciascun Comune, a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita` di
attuazione del presente comma";
VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni;
VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici;
VISTO l'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente
recita:
"Art. 7 - Regolamenti.
1-nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo statuto, il
Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento
delle istituzioni e degli e degli organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle
funzioni";
VISTA la deliberazione della GM n. 23 del 02.03.2006 esecutiva che qui
si intende integralmente riportata con la quale fra l'altro si
confermava nella misura dello
0,50%(zerovirgolacinquantapercento)l'aliquota dell'addizionale
comunale irpef per l'anno 2006;
CONSIDERATO che per il corrente anno 2007,per garantire l'erogazione
dei servizi e per assicurare il pareggio economico e finanziario fra
le altre misure necessitera' adeguare tale aliquota almeno allo
0,65%(zerovirgolasessantacinquepercento) con un aumento dello 0,15%
rispetto all0 0,30% massimo consentito dalla Legge Finanziaria, con la
previsione di un gettito presunto di Euro 114.400,00 determinato sulla
scorta dei dati contabili in possesso al momento da parte di questo
Ente, non avvalendosi comunque della facolta' prevista dal comma 142
dell'art.1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006 ai fini
dell'acconto del 30% per l'anno 2007, che verra' corrisposto dai
contribuenti con l'aliquota precedente;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante :"nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
Amministrativi" e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole sotto l'aspetto tecnico e contabile
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ;
Presenti n.13 astenuti n.0 votanti n.13;
Con voti favorevoli n.9 contrari n.4 (i consiglieri Leoni Pietro,
Alfonsi Sandra, Robuffo Giulia G.C., Rossi Guerriero) espressi nelle
forme di legge;
D E L I B E R A
1) con effetto dal 01 Gennaio 2007, l'aliquota della compartecipazione
dell'addizionale comunale all'Irpef e' fissata in 0,65 punti
percentuali;
2)in relazione al DM 31.05.2002(GU n. 130/2002) copia conforme della
presente deliberazione viene immediatamente inviata,
alternativamente:mediante raccomandata con avviso di ricevimento al
Ministero dell'Economia e delle Finanze_Dipartimento per le politiche
fiscali"Ufficio Federalismo Fiscale" viale Europa n. 242-00144 Roma,
ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto mediante
posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate dc fiscalitalocale
udc E finanze.it;
3) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa
il:
"Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione
dell'addizionale I.R.P.E.F."
che consta di n. 09 articoli e che, forma parte integrante della
presente deliberazione;
4) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel
rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo statuto, come
prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
Provincia di Ascoli Piceno |
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F. |
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Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1 comma 142 lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Art. 2 Determina dell'aliquota
1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Roccafluvione con decorrenza dal 1^ gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non puo` eccedere, complessivamente, 0,65 punti percentuali;
Art. 3 Esenzione
1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.lgs. del 28/09/1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27/12/2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti reddituali:
Numero componenti nucleo familiare |
Soglia di esenzione (reddito imponibile) |
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| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 o più |
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Art. 4 Disciplina della riscossione
1. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sara` integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai Comuni;
Art. 5 Pubblicita` del regolamento e degli atti
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1 della legge 11/02/2005, n. 15 e` tenuta a disposizione del pubblico perche` ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
Art. 6 Rinvio dinamico
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata;
Art. 7 Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute piu` idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle liberta` fondamentali, nonchae` della dignita` delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Art. 8 Rinvio ad altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche;
Art. 9 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutivita` ed e` reso pubblico mediante avviso nella gazzetta Ufficiale.
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Ai sensi dell' Art. 1 com.143
della L. 27-12-2006 n. 296, dal
1° Gennaio 2009 l' Addizionale Comunale I.R.P.E.F.
dovrà, obbligatoriamente, essere versata sul cc/Postale
del
Comune di Roccafluvione num. 16031601 ,
intestato a Comune Roccafluvione Serv. Tesoreria |
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