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ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F - ANNO 2009

( IMPOSTA sul REDDITO delle PERSONE FISICHE )
    • con effetto dal 01 Gennaio 2009, l' aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e' fissata in 0,65 punti percentuali;
      (Riconferma aliquota anno precedente)

    • DELIBERA
    • Regolamento
  DELIBERA DI CONSIGLIO  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:
I"Istituzione di una addizionale Comunale all'Irpef a norma dell'art. I48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191";

e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

I"3-I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002, l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico , la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo` eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione puo` essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

VISTO l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

143-A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF e` effettuato direttamente ai Comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune, a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita` di attuazione del presente comma";

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Art. 7 - Regolamenti.

1-nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

VISTA la deliberazione della GM n. 23 del 02.03.2006 esecutiva che qui si intende integralmente riportata con la quale fra l'altro si confermava nella misura dello
0,50%(zerovirgolacinquantapercento)l'aliquota dell'addizionale comunale irpef per l'anno 2006;

CONSIDERATO che per il corrente anno 2007,per garantire l'erogazione dei servizi e per assicurare il pareggio economico e finanziario fra le altre misure necessitera' adeguare tale aliquota almeno allo 0,65%(zerovirgolasessantacinquepercento) con un aumento dello 0,15% rispetto all0 0,30% massimo consentito dalla Legge Finanziaria, con la previsione di un gettito presunto di Euro 114.400,00 determinato sulla scorta dei dati contabili in possesso al momento da parte di questo Ente, non avvalendosi comunque della facolta' prevista dal comma 142 dell'art.1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006 ai fini dell'acconto del 30% per l'anno 2007, che verra' corrisposto dai contribuenti con l'aliquota precedente;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante :"nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole sotto l'aspetto tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ;

Presenti n.13 astenuti n.0 votanti n.13;

Con voti favorevoli n.9 contrari n.4 (i consiglieri Leoni Pietro, Alfonsi Sandra, Robuffo Giulia G.C., Rossi Guerriero) espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) con effetto dal 01 Gennaio 2007, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef e' fissata in 0,65 punti percentuali;

2)in relazione al DM 31.05.2002(GU n. 130/2002) copia conforme della presente deliberazione viene immediatamente inviata, alternativamente:mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze_Dipartimento per le politiche fiscali"Ufficio Federalismo Fiscale" viale Europa n. 242-00144 Roma, ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate dc fiscalitalocale udc E finanze.it;

3) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa il:
"Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione
dell'addizionale I.R.P.E.F."

che consta di n. 09 articoli e che, forma parte integrante della presente deliberazione;

4) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo statuto, come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
Provincia di Ascoli Piceno
 
  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.  
  Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1,
comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito
dall'art. 1 comma 142 lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche;

Art. 2
Determina dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Roccafluvione con decorrenza dal 1^ gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non puo` eccedere, complessivamente, 0,65 punti percentuali;

Art. 3
Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.lgs. del
28/09/1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge
27/12/2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i
possessori dei seguenti requisiti reddituali:

Numero componenti
nucleo familiare
Soglia di esenzione
(reddito imponibile)
1  
2  
3  
4  
5  
6 o più  

Art. 4
Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 143, ultimo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sara` integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai Comuni;

Art. 5
Pubblicita` del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1 della legge
11/02/2005, n. 15 e` tenuta a disposizione del pubblico perche` ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

Art. 6
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per
effetto di sopravvenute norme vincolanti statali;

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sopraordinata;

Art. 7
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute piu` idonee, che il
trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle liberta` fondamentali, nonchae` della dignita` delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 8
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche;

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutivita` ed e` reso pubblico mediante avviso nella gazzetta Ufficiale.

 
Ai sensi dell' Art. 1 com.143 della L. 27-12-2006 n. 296, dal
1° Gennaio 2009 l' Addizionale Comunale I.R.P.E.F. dovrà, obbligatoriamente, essere versata sul cc/Postale del
Comune di Roccafluvione
num. 16031601 ,
intestato a Comune Roccafluvione Serv. Tesoreria
   
   
   
   
   
 
  NORMATIVA  
  TRIBUTI  
     
 

  I.C.I.  

 
     
     
 

  I.R.P.E.F.  

 
     
     
 

  T.A.R.S.U.  

 
     
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